Il DDl Boschi sulla Riforma della Costituzione, prevede numerose novità volte a modificare radicalmente il nostro sistema costituzionale. Per comprendere a pieno le innovazioni introdotte e riflettere sulla loro portata e valenza politica è utile fare riferimento al nostro attuale sistema normativo. La Costituzione detta principi e regole precisi che disciplinano i compiti e i ruoli del parlamento, del governo , del presidente della repubblica,della corte costituzionale e l’iter procedurale che questi organi devono seguire per il raggiungimento degli obiettivi e per lo svolgimento degli incarichi a cui sono preposti.
Come buona parte dei Parlamenti negli ordinamenti democratici, anche il nostro Parlamento presenta attualmente un’articolazione strutturale in due Camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica. In favore dell’opzione bicamerale in sede costituente risultò determinante la considerazione del pericolo di una sorta di assolutismo parlamentare, cui avrebbe potuto portare l ‘accoglimento della soluzione monocamerale, quale effetto della concentrazione del potere legislativo in una sola camera.
A giustificare la presenza di una seconda camera fu l’idea che il Senato avrebbe dovuto incarnare il ruolo di “ Camera di raffreddamento” (Paladin,1988,1), destinata a garantire una maggiore ponderazione ed anche una migliore tecnica redazionale nell’esercizio della funzione legislativa , nonché, in ultima analisi, ad evitare eccessi di concentrazione di potere, per assicurare un solido presidio delle libertà costituzionali. Ad essa si accompagnò in oltre la scelta della parità funzionale fra le due camere , ispirata al modello del c.d bicameralismo perfetto.
Con il decreto Boschi ,ora, viene proposta l’abolizione del bicameralismo perfetto e una drastica riduzione delle competenze del Senato nonchè dei senatori. Il numero di questi ultimi passa da 315 a 100, ovvero , 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori nominati dal capo dello Stato per 7 anni. L’articolo 70 Cost., afferma che la funzione legislativa è affidata ad entrambe le camere le quali oltre alla funzione legislativa sono anche titolari di funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del governo.
Con la formula funzione di indirizzo si fa riferimento alla funzione delle camere di intervento ,di orientamento e di direzione dell’azione del Governo, ad integrare il programma sul quale è stata votata la fiducia. Con la formula funzione di controllo si rinvia invece all’accertamento e verifica dell’operato del Governo dalla parte delle camere , che in caso riscontrino delle anomalie possono far valere la responsabilità politica del Governo votando una mozione di sfiducia.
Questo, con il DDl Boschi, non potrà più accadere , in quanto tali compiti spettanti alle camere sono ridotti e il Senato non avrà più il potere di dare o togliere la fiducia al Governo, prerogativa della Camera. Il Senato avrà però la possibilità di esprimere proposte di modifica anche sulle leggi che esulano dalle sue competenze. Potrà esprimere, non dovrà, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Senato si occuperà di enti locali italiani e anche di Europa. Avrà poi il ruolo di controllore delle politiche pubbliche e di controllo sulla Pubblica Amministrazione. Potrà infine eleggere due giudici della Corte Costituzionale. Per quanto concerne i senatori, punto più discusso della riforma Boschi, questi non saranno più eletti durante le elezioni politiche, ma in forma diretta durante le elezioni regionali.
Ad esempio attraverso un listino apposito o attraverso la nomina dei più votati. Il meccanismo sarà proporzionale ai voti conquistati a livello nazionale . questo per evitare una spropositata concentrazione di potere che si verrebbe già a creare alla Camera con la fine del bicameralismo perfetto e la fine dei poteri di controllo del senato nei confronti del governo.
I membri rimangono in carica per la stessa durata del loro mandato territoriale, provocando così una mutevolezza della composizione del Senato, che potrebbe cambiare maggioranza politica più volte durante il corso della stessa legislazione. L'approvazione delle leggi sarà quasi sempre prerogativa della Camera, con il risultato che l'iter sarà molto più rapido. Il governo avrà una corsia preferenziale per i suoi provvedimenti, la Camera dovrà metterli in votazione entro 70 giorni. Di conseguenza, il potere esecutivo si rafforza ulteriormente a scapito del legislativo.
Con la riforma costituzionale cambia radicalmente anche la modalità dell’elezione del Presidente della Repubblica. Questa è una figura chiave per la tenuta democratica del nostro sistema normativo , data la rilevanza delle sue funzioni. Il Presidente della Repubblica, infatti, è il Capo dello Stato ed è rappresentante dell’unità nazionale. Tra i vari poteri ricordiamo quelli di indizione delle elezioni delle camere, l ‘indizione dei referendum, la convocazione straordinaria delle camere , lo scioglimento di queste.
Promulga le leggi, ha il potere di rinviare queste ultime alle camere, qualora ravvisi dubbi circa la loro costituzionalità; è capo delle forze armate e indice lo stato di guerra, deliberato dalle camere. Con il decreto Boschi ,attraverso la trasformazione del Senato in Senato delle autonomie, l‘inquilino del Colle sarà eletto dal parlamento in seduta comune con 58 rappresentanti regionali. Verranno aboliti i senatori a vita ovvero gli ex Presidenti della Repubblica e le personalità che hanno illustrato la patria per altissimi meriti in campo economico, sociale, artistico ecc.
Queste figure si sono spesso dimostrate rilevanti per raggiungere il quorum di approvazione di determinate leggi che, senza la loro presenza non sarebbero state approvate a causa delle esigue maggioranze parlamentari e screzi all’interno dei vari partiti politici. Si prevede in oltre che la seconda carica più alta dello stata dopo il presidente della repubblica non sia più il presidente della camera del senato ma quello della camera dei deputati.
In precedenza questa scelta era stata evitata per eliminare la minaccia di un surplus di poteri concentrati tutti nella medesima persona. Il presidente della camera presiede infatti il parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica. Uno sbilanciamento di poteri può portare a intaccare i meccanismi democratici con conseguenze pericolose.
La riforma costituzionale prevede inoltre una riforma globale del titolo V della costituzione, ridisciplinando i rapporti tra regioni e stato, dando prevalenza a quest’ultimo su tutte le materie più rilevanti. Verrà abolito il CNEL, ovvero il consiglio nazionale di economia e lavoro, al quale la costituzione attribuisce la potestà di iniziativa legislativa. Il CNEL ,nel 1948, era stato pensato come organo di raccordo tra società civile e i palazzi della politica.
Modificato poi sarà anche il meccanismo per promuovere il referendum abrogativo, unico strumento diretto di democrazia popolare attraverso il quale il popolo può esprimere la propria opinione su questioni di pubblico interesse e di rilevanza nazionale. In fine verra’ modificato il quorum per le leggi di iniziativa popolare. Infatti salgono da 50.00 a 150.00 mila le firme necessarie per proporre un disegno di legge di iniziativa popolare.
È utile ricordare che il referendum indetto per votare la riforma costituzionale cosi’ voluta dal governo Renzi non è un referendum abrogativo ma consultivo. A differenza del referendum abrogativo , in quello consultivo non è richiesto un raggiungimento di un quorum. Il risultato sarà decretato dalla maggioranza delle preferenze espresse tra i cittadini.
Il referendum dovrebbe avvenire in ottobre ma la data certa ancora non è stata comunicata.
ELEONORA RECH
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